L’obbligo di conservare i messaggi di posta elettronica certificata deriva da diverse normative.
Il D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 regolamenta il servizio di posta elettronica certificata (PEC) in Italia, disponendone le modalità e requisiti d’uso, organizzativi e giuridici. Tuttavia, il decreto pur stabilendo alcuni principi fondamentali che sono rilevanti per la conservazione non specifica i requisiti e le modalità.
Per la Conservazione a Norma delle PEC è necessario fare riferimento ad altre normative come l’Articolo 2214 del Codice civile che impone la conservazione ordinata di “originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite” e l’Articolo 2220 del Codice civile che stabilisce la durata della conservazione per 10 anni.
La conservazione a norma delle PEC è regolamentata anche dal Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) – articolo 43 che stabilisce l’obbligo di conservare i documenti informatici, tra cui le PEC, per un periodo di tempo definito dalla normativa e all’articolo 44 che disciplina i requisiti per la gestione e conservazione dei documenti informatici.
Infine, le Linee Guida AgID sulla conservazione a norma della PEC stabiliscono i requisiti tecnici e organizzativi che i sistemi di conservazione devono rispettare per garantire l’autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità e reperibilità dei messaggi PEC conservati.